La notizia che in questi giorni ha scosso la rete è quella relativa alla sentenza della cassazione che reciterebbe Lecito scaricare cd e film da Internet senza lucro (testo della sentenza).
Attenzione, non è così.
Via Luca trovo delle chiarificazioni tratte da Punto Informatico, (anche l’interessante parere di Carlo Sgarzi)
Infatti con le attuali normative vigenti scaricare senza autorizzazione file protetti da diritto d’autore non è legale:
le normative attuali prevedono che il semplice download sia sanzionabile sul piano amministrativo mentre la condivisione di materiali protetti è a tutti gli effetti perseguibile penalmente. Il fatto quindi che scaricare file senza condividere non sia un reato non è dunque una novità : è, e rimane, un illecito.
(da Punto Informatico). Ma allora perchè questa sentenza della Cassazione direbbe il contrario?
Semplicemente perchè i fatti cui si riferisce la Cassazione risalgono al 1999, ed è quindi sulle norme dell’epoca che la Corte si è espressa. Dal 1999 ad oggi le modifiche della normativa sul diritto d’autore (633/41) sono almeno cinque, la più interessante ed importante è la famosa Legge Urbani (128/2004) in cui venne totalmente stravolto il concetto stesso di lucro con l’articolo 171 bis che recita : “trarre profitto dalla duplicazione abusiva del materiale protetto dalla tutela del diritto d’autore”.
La differenza tra lucro e profitto è pressochè abissale : il non acquisto di un album o film scaricato da Internet, pur non procurando lucro, procura certamente profitto.
Al di là delle imprecisioni, l’effetto peggiore dell’eco avuto dalla notizia è l’errata convinzione che da domani avranno tutti coloro che scaricano file protetti da copyright: la certezza di compiere un’attività lecita sotto l’inesistente protezione di una sentenza della Cassazione che riguardava tutt’altro.
(cit. dall’articolo di C.Sgarzi.) Insomma, continuate a fare attenzione a ciò che scaricate e se lo fate tenete sempre presenti i rischi.
(articolo segnalato da LiberoBlog)
– Pubblicato anche su terzoocchio.org –