All’interno del Testo del decreto legge collegato alla Legge Finanziaria 2007 alcuni–blogger–attenti scovano all’altezza del Capo IX, l’art.32 che recita :
All’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale
di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate.
Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui al cornma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29″.
In pratica nel nuovo comma aggiunto all’art.65 della legge 633/41 si specifica che la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali va pagata agli editori.
Questo ha causato sconcerto ed ha portato perfino alla creazione di una petizione on-line contro tale modifica. Se n’è occupato anche Punto Informatico
In pratica vi è la, giustificata, paura della museruola alla libera circolazione delle informazioni, anche in rete.
Tra cui quindi, anche i Blogger.
E’ così?
Il nuovo comma va letto nel proprio contesto.
L’art.65 della legge 633 recita questo :
1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.
2. (ora 3) La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità , la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato.
(Fonte) Libertà di riprodurre articoli di giornale o riviste che siano già stati messi a disposizione del pubblico, la cui utilizzazione non sia stata espressamente riservata.
Il nuovo comma risulta effettivamente quasi incomprensibile in questo contesto.
Non specifica chi siano i soggetti e cozza con il precedente comma 1.
Rassegne stampa
All’interno del comma vi è la volontà di proteggere l’editoria periodica dalle rassegne stampa non autorizzate e a scopo di lucro.
Non prettamente a scopi informativi quindi.
Questo viene specificato anche dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Ricardo Franco Levi sulle pagine dell’Associazione Dirittodautore.it
Per quanto riguarda i Blogger non dovrebbe esserci alcun problema in quanto il nuovo comma non è retroattivo, ma soprattutto (ecco perchè è importante il contesto) ci viene in aiuto l’art.70 della stessa legge 633/41 che recita :
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
Pertanto il Blogger (che di per sè non ha tendenzialmente -salvo alcuni casi specifici- alcuno scopo di lucro) non credo possa costituire concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera.
Cosa che invece possono costituire le rassegne stampa.
Ecco anche perchè sono state escluse le amministrazioni pubbliche.
Personalmente non credo che questa possa essere considerata una “limitazione alla libera informazione”, come detto da alcuni.
La normativa nel suo complesso punta a tutelare il legittimo diritto d’autore nella creazione di un’opera dell’ingegno, mantenendo inalterate la garanzie a tutti i soggetti per una libera e piena accessibilità all’informazione.
La parola ora a voi.
– Pubblicato anche su terzoocchio.org –